Testo dell’iniziativa

Iniziativa popolare federale

«Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)»

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2bis 2

2bis L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.

Art. 197 n. 153

15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2bis entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

 

¹ RS 101

² La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.

³ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Spiegazione

Ogni anno vengono rese pubbliche immagini di animali scuoiati vivi, maltrattati o picchiati a morte per le loro pellicce. Nonostante le campagne d'informazione e le promesse di migliorare le condizioni in cui sono tenuti gli animali, non cambia nulla.

Negli allevamenti di pellicce, che producono l’85% delle pellicce, la maggior parte degli animali sono tenuti per tutta la vita in piccole gabbie completamente recintate, senza possibilità di muoversi o di esprimere comportamenti adeguati alle loro esigenze. Queste condizioni sono considerate così miserabili che molti paesi europei hanno già vietato l’allevamento di pellicce. Per quanto riguarda gli animali cacciati nel loro ambiente naturale, molti sono ancora catturati con trappole a lacci o con tagliole, che infliggono agli animali una morte lenta e crudele.
Tutti questi metodi di allevamento e di uccisione contravvengono chiaramente alla nostra legislazione sulla protezione degli animali e sarebbero considerati crudeltà, punibili in Svizzera con sanzioni penali. Eppure vengono inflitti a circa 100 milioni di animali ogni anno, solo per produrre pellicce.
In Svizzera, ogni anno vengono importate 350 tonnellate di pellicce, il che corrisponde alla macellazione di circa 1,5 milioni di animali. Più della metà di queste pellicce provengono dalla Cina, dove le terribili condizioni in cui gli animali sono tenuti e uccisi, a volte mentre sono ancora vivi, vengono regolarmente denunciate.
Il divieto di importare pellicce prodotte in modo contrario alla nostra legislazione è compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera. Tutti gli accordi prevedono delle eccezioni per le misure necessarie a proteggere la morale pubblica e la vita o la salute degli animali. Per esempio, i divieti di importazione di pellicce di foca, cane e gatto sono già sanciti dalla legge. La più alta corte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha esplicitamente riconosciuto che la protezione degli animali fa parte della morale pubblica.

Indossare pellicce da tempo, ormai, non è più una necessità, e continuare a permettere l’importazione di pellicce di animali maltrattati con la scusa che sono prodotte all’estero è un’ipocrisia che deve essere fermata.

FAQ

Cosa sono la pelliccia e i prodotti di pellicceria?

Secondo la legge svizzera, la pelliccia è la pelle di un mammifero munita del suo pelo.
Un prodotto di pelliccia è un articolo fatto di pelliccia o contenente pelliccia.

L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce non si applica alle pelli di animali domestici equini, bovini, suini, ovini e caprini, lama e alpaca. Il divieto di importazione non si applicherebbe a queste specie, nella misura in cui i controlli sarebbero sproporzionati o impossibili da attuare.

Cosa chiede l'iniziativa pellicce?
L’iniziativa “Sì al divieto dell’importazione di prodotti di pelliccia di animali maltrattati (Iniziativa pellicce)” mira a vietare l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria in Svizzera se non sono prodotti in Svizzera.
La produzione di pellicce è consentita in Svizzera?

Sì, è possibile commercializzare, per esempio, pelli di bovini, pecore o volpi provenienti dalla caccia.

Tuttavia, l’allevamento di animali selvatici per la produzione di pellicce non è possibile in Svizzera. Le condizioni di detenzione e macellazione degli animali stabilite dalla legge renderebbero la produzione di pellicce non redditizia.

Quali pellicce sono ottenute con procedimenti considerati crudeli?

Fatta salva la caccia a tiro autorizzata nel nostro paese, la maggioranza delle pellicce importate in Svizzera provengono da metodi strettamente vietati dalla nostra legislazione in quanto considerati crudeli nei confronti degli animali. Si tratta di pellicce di allevamenti come quelli esistenti in Cina e nel nord o l’est dell’Europa, dove gli animali sono detenuti spesso isolati e in gabbie a griglia troppo piccole. Ma anche di trappole crudeli come tagliole, lacci e trappole da stordimento.

Perché vietare l'importazione di pellicce di animali maltrattati?
La legislazione svizzera regola la detenzione, l’allevamento e la macellazione degli animali. Le varie leggi e ordinanze sono basate sulle conoscenze scientifiche attuali e tengono conto degli interessi degli allevatori e dei produttori. La nostra legislazione riconosce la capacità degli animali di soffrire in caso di maltrattamento o di cattive condizioni di alloggio e condanna l’inflizione di sofferenze a un animale se è possibile fare altrimenti. Continuare a permettere l’importazione di pellicce di animali che sono stati maltrattati con la scusa che ciò avviene all’estero è un’ipocrisia che deve essere fermata.
Perché non vietare l'importazione di tutte le pellicce?

A causa degli accordi commerciali ratificati dalla Svizzera, non sarebbe possibile vietare l’importazione di tutte le pellicce, come le pelli di volpe provenienti da animali macellati con metodi di caccia autorizzati in Svizzera (si veda la seguente domanda e risposta). È invece possibile vietare l’importazione di pellicce ottenute con metodi vietati dalla nostra legge sulla protezione degli animali.

Un divieto di importazione sarà facile da attuare?
Nella sua risposta alla mozione 19.4425 “Vietare l’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali” del consigliere nazionale Matthias Aebischer, il Consiglio federale ha dichiarato il 19 febbraio 2020 che un tale divieto sarebbe difficile da attuare a causa della mancanza di una definizione internazionale di maltrattamento animale. Richiederebbe anche costosi controlli in loco per stabilire come sono state prodotte le pellicce. Nella pratica, e contrariamente a quanto dice il Consiglio federale, un divieto non sarebbe né complicato né costoso da attuare. Dal 2013, l’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce richiede una dichiarazione su come gli animali sono stati tenuti o macellati per ogni importazione di pellicce. Questa dichiarazione è la base per l’etichettatura dei prodotti contenenti pelliccia per indicare se l’animale è stato allevato e ucciso con metodi consentiti in Svizzera.
Vietare l’importazione di pellicce ottenute con metodi crudeli è compatibile con gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera?

Ai sensi del diritto commerciale internazionale, i divieti di importazione non devono costituire una discriminazione arbitraria e ingiustificata, né avere obiettivi protezionistici nascosti.
Vietare l’importazione di pellicce i cui metodi di produzione sono vietati in Svizzera è dunque conforme alle disposizioni in vigore. Tutti gli accordi comprendono delle eccezioni per le misure volte a proteggere la morale pubblica o la vita e la salute degli animali. L’autorità giudiziaria suprema dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha riconosciuto espressamente che la tutela degli animali fa parte della morale pubblica (1).

Anche il Consiglio federale sarebbe competente per abolire l’importazione di tali prodotti, conformemente all’articolo 14, capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali, in base al quale “Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali”.

Fonte:
 
(1) OMC | environnement – Différends: clarifier les règles. https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/disputes_f.htm

Quanti animali vengono uccisi ogni anno per la loro pelliccia?

Circa 100 milioni di animali vengono uccisi ogni anno per la loro pelliccia, 37 dei quali nell’Unione Europea.

Un censimento del 2018 degli allevamenti di pellicce europei ha contato 34,7 milioni di visoni, 2,7 milioni di volpi, 166.000 procioni e 227.000 cincillà.

Quante pellicce sono importate in Svizzera?

Ogni anno circa 350 tonnellate di pelliccia, sotto forma di pellame intero o di vestiti e accessori, sono importate in Svizzera (306 079 kg nel 2020, 365 256 kg nel 2019, 384 672 nel 2018).

Qual è l’origine delle pellicce importate in Svizzera?

Più della metà delle pellicce importate provengono dalla Cina, dove le terribili condizioni in cui gli animali sono tenuti e macellati, a volte mentre sono ancora vivi, sono regolarmente denunciate (1).

L’Argentina è il secondo grande esportatore, seguito da Germania (2), Brasile, Italia, Austria (3), Turchia, Francia e Polonia.
Altri 22 paesi esportano pellicce in Svizzera (4).

Note :

(1) Indagine della ONG Humane Society International (HSI) realizzata nel 2020 dopo una visita a una dozzina di allevamenti di pellicce cinesi.

(2) Grazie ad una legislazione più severa nel 2017 che ha reso gli allevamenti da pelliccia non redditizi, l’ultimo produttore di pellicce ha cessato la propria attività nel 2019.
(3) In Austria sei stati federali su nove hanno vietato l’allevamento di animali da pelliccia.
(4) I volumi di importazione rappresentano meno dell’1% per ciascuno di questi 22 paesi.

Nel 2015 la televisione tedesca SRF ha potuto filmare un allevamento di visoni considerato un “modello” dall’industria della pelliccia. Tuttavia, il filmato mostra condizioni di detenzione miserabili. I giornalisti hanno poi filmato altri allevamenti senza annunciarsi, rivelando la drammatica realtà che vivono milioni di visoni allevati.

La pelliccia: un prodotto "naturale"?

La pelliccia è presentata come un prodotto “naturale”, ma la sua lavorazione richiede un processo chimico altamente tossico. La pelle grezza di un animale deve prima essere trattata con una miscela di prodotti chimici per proteggere la pelliccia dal deterioramento e dalla decomposizione. Poi si usano altri prodotti per mantenere la pelle elastica. Questi prodotti chimici devono poi essere smaltiti e spesso finiscono nel corso d’acqua più vicino.

Si stima che l’80-85% delle pellicce provengano da allevamenti di pellicce, dove la detenzione, l’alimentazione e la riproduzione necessitano ingenti risorse e producono un inquinamento significativo.
Per esempio, gli allevamenti di volpi in Finlandia consumano 80 milioni di chili di mais, e metà della pesca delle aringhe della Finlandia serve a foraggiare questi allevamenti. Anche gli escrementi delle decine di milioni di animali allevati e lo smaltimento dei loro cadaveri contribuiscono all’inquinamento ambientale.

Perché indossare una pelliccia?
Un tempo usata per proteggersi dal freddo, la pelliccia è diventata un prodotto di lusso. Le terribili immagini che mostravano le sofferenze inflitte agli animali per la produzione di pellicce hanno gradualmente contribuito ad allontanare i consumatori dal suo uso a partire dagli anni ’80. Ma, da diversi anni, i produttori stanno tornando in voga incorporando la pelliccia negli accessori, come collari, finiture di guanti e borse. Per gli animali, la sofferenza spaventosa che viene loro inflitta è sempre la stessa. Con lo sviluppo dei materiali isolanti e delle fibre utilizzate nell’abbigliamento da tempo non c’è più bisogno di indossare pellicce. Solo il piacere egoistico può spiegare l’acquisto di un prodotto che contiene pelliccia di animali maltrattati.
L'ordinanza che deve informare i consumatori sull'origine delle pellicce è efficace?

Secondo l’ordinanza, le pellicce e i prodotti di pellicceria venduti in Svizzera devono essere etichettati in modo ben visibile e facilmente leggibile, affinché i consumatori siano sufficientemente informati prima di fare la loro scelta. In particolare, le etichette devono indicare la specie dell’animale e il modo in cui è stato tenuto o macellato.

L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce è entrata in vigore nel 2013 e non viene ancora attuata.
Nel suo rapporto pubblicato il 9 novembre 2021, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) deplora il fatto che quasi l’80% delle imprese ispezionate non rispettano le disposizioni in vigore. Per l’USAV, « il tasso di contestazioni generalmente elevato dimostra che la dichiarazione delle pellicce continua a non essere effettuata correttamente in molti punti di vendita e che le conoscenze degli addetti del settore presentano ancora notevoli lacune ».