La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 80 cpv. 2bis 2
2bis L’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è vietata.
Art. 197 n. 153
15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2bis (Divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2bis entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.
¹ RS 101
² La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
³ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Indossare pellicce da tempo, ormai, non è più una necessità, e continuare a permettere l’importazione di pellicce di animali maltrattati con la scusa che sono prodotte all’estero è un’ipocrisia che deve essere fermata.
Secondo la legge svizzera, la pelliccia è la pelle di un mammifero munita del suo pelo.
Un prodotto di pelliccia è un articolo fatto di pelliccia o contenente pelliccia.
L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce non si applica alle pelli di animali domestici equini, bovini, suini, ovini e caprini, lama e alpaca. Il divieto di importazione non si applicherebbe a queste specie, nella misura in cui i controlli sarebbero sproporzionati o impossibili da attuare.
Sì, è possibile commercializzare, per esempio, pelli di bovini, pecore o volpi provenienti dalla caccia.
Tuttavia, l’allevamento di animali selvatici per la produzione di pellicce non è possibile in Svizzera. Le condizioni di detenzione e macellazione degli animali stabilite dalla legge renderebbero la produzione di pellicce non redditizia.
Fatta salva la caccia a tiro autorizzata nel nostro paese, la maggioranza delle pellicce importate in Svizzera provengono da metodi strettamente vietati dalla nostra legislazione in quanto considerati crudeli nei confronti degli animali. Si tratta di pellicce di allevamenti come quelli esistenti in Cina e nel nord o l’est dell’Europa, dove gli animali sono detenuti spesso isolati e in gabbie a griglia troppo piccole. Ma anche di trappole crudeli come tagliole, lacci e trappole da stordimento.
A causa degli accordi commerciali ratificati dalla Svizzera, non sarebbe possibile vietare l’importazione di tutte le pellicce, come le pelli di volpe provenienti da animali macellati con metodi di caccia autorizzati in Svizzera (si veda la seguente domanda e risposta). È invece possibile vietare l’importazione di pellicce ottenute con metodi vietati dalla nostra legge sulla protezione degli animali.
Ai sensi del diritto commerciale internazionale, i divieti di importazione non devono costituire una discriminazione arbitraria e ingiustificata, né avere obiettivi protezionistici nascosti.
Vietare l’importazione di pellicce i cui metodi di produzione sono vietati in Svizzera è dunque conforme alle disposizioni in vigore. Tutti gli accordi comprendono delle eccezioni per le misure volte a proteggere la morale pubblica o la vita e la salute degli animali. L’autorità giudiziaria suprema dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha riconosciuto espressamente che la tutela degli animali fa parte della morale pubblica (1).
Anche il Consiglio federale sarebbe competente per abolire l’importazione di tali prodotti, conformemente all’articolo 14, capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali, in base al quale “Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali”.
Fonte:
(1) OMC | environnement – Différends: clarifier les règles. https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/disputes_f.htm
Circa 100 milioni di animali vengono uccisi ogni anno per la loro pelliccia, 37 dei quali nell’Unione Europea.
Un censimento del 2018 degli allevamenti di pellicce europei ha contato 34,7 milioni di visoni, 2,7 milioni di volpi, 166.000 procioni e 227.000 cincillà.
Ogni anno circa 350 tonnellate di pelliccia, sotto forma di pellame intero o di vestiti e accessori, sono importate in Svizzera (306 079 kg nel 2020, 365 256 kg nel 2019, 384 672 nel 2018).
Più della metà delle pellicce importate provengono dalla Cina, dove le terribili condizioni in cui gli animali sono tenuti e macellati, a volte mentre sono ancora vivi, sono regolarmente denunciate (1).
L’Argentina è il secondo grande esportatore, seguito da Germania (2), Brasile, Italia, Austria (3), Turchia, Francia e Polonia.
Altri 22 paesi esportano pellicce in Svizzera (4).
Note :
(1) Indagine della ONG Humane Society International (HSI) realizzata nel 2020 dopo una visita a una dozzina di allevamenti di pellicce cinesi.
(2) Grazie ad una legislazione più severa nel 2017 che ha reso gli allevamenti da pelliccia non redditizi, l’ultimo produttore di pellicce ha cessato la propria attività nel 2019.
(3) In Austria sei stati federali su nove hanno vietato l’allevamento di animali da pelliccia.
(4) I volumi di importazione rappresentano meno dell’1% per ciascuno di questi 22 paesi.
Nel 2015 la televisione tedesca SRF ha potuto filmare un allevamento di visoni considerato un “modello” dall’industria della pelliccia. Tuttavia, il filmato mostra condizioni di detenzione miserabili. I giornalisti hanno poi filmato altri allevamenti senza annunciarsi, rivelando la drammatica realtà che vivono milioni di visoni allevati.
La pelliccia è presentata come un prodotto “naturale”, ma la sua lavorazione richiede un processo chimico altamente tossico. La pelle grezza di un animale deve prima essere trattata con una miscela di prodotti chimici per proteggere la pelliccia dal deterioramento e dalla decomposizione. Poi si usano altri prodotti per mantenere la pelle elastica. Questi prodotti chimici devono poi essere smaltiti e spesso finiscono nel corso d’acqua più vicino.
Si stima che l’80-85% delle pellicce provengano da allevamenti di pellicce, dove la detenzione, l’alimentazione e la riproduzione necessitano ingenti risorse e producono un inquinamento significativo.
Per esempio, gli allevamenti di volpi in Finlandia consumano 80 milioni di chili di mais, e metà della pesca delle aringhe della Finlandia serve a foraggiare questi allevamenti. Anche gli escrementi delle decine di milioni di animali allevati e lo smaltimento dei loro cadaveri contribuiscono all’inquinamento ambientale.
Secondo l’ordinanza, le pellicce e i prodotti di pellicceria venduti in Svizzera devono essere etichettati in modo ben visibile e facilmente leggibile, affinché i consumatori siano sufficientemente informati prima di fare la loro scelta. In particolare, le etichette devono indicare la specie dell’animale e il modo in cui è stato tenuto o macellato.
L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce è entrata in vigore nel 2013 e non viene ancora attuata.
Nel suo rapporto pubblicato il 9 novembre 2021, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) deplora il fatto che quasi l’80% delle imprese ispezionate non rispettano le disposizioni in vigore. Per l’USAV, « il tasso di contestazioni generalmente elevato dimostra che la dichiarazione delle pellicce continua a non essere effettuata correttamente in molti punti di vendita e che le conoscenze degli addetti del settore presentano ancora notevoli lacune ».